Iscrizioni e rinnovi anno 2026
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CHI È SOCIO DI ALBERI IN COMUNE?
Essere socio significa far parte attivamente della nostra associazione e contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo locale.
Come socio puoi:
- Partecipare alle attività e agli eventi dell'associazione;
- Votare nelle assemblee;
- Proporre iniziative e progetti;
- Ricevere aggiornamenti su tutte le nostre attività.
QUANTO COSTA?
La quota associativa è di €10 all'anno.
Dal 2026, per mantenere attivo lo stato di socio è necessario rinnovare l'iscrizione annualmente entro il 31 marzo.
Se ti sei iscritto prima del 2026, la tua iscrizione rimane valida a vita, ma è comunque necessario versare la quota annuale per confermare lo stato di socio attivo e godere di tutti i diritti previsti dallo Statuto.
La quota per l’anno 2026 è di 10,00 euro (dieci,00 euro).
Sarà possibile effettuare l’iscrizione ed il pagamento della quota:
- Nella sede della Associazione presso la Casa delle associazioni in via Svezia, 2 a San Donà di Piave - Venezia (negli orari di apertura);
- in occasione di incontri organizzati dall’Associazione;
- presso Make Spazio Caffè a San Donà di Piave VE via Matteo Vanzan, 13;
- Online sul sito Alberiincomune.org tramite PayPal;
- A mezzo Bonifico Bancario:
BCC Pordenonese e Monsile
IBAN: IT70Z0835636282000000095780
Intestato a Alberi in comune ODV
Se non si paga la quota associativa si perde la qualifica di “socio”, inclusi diritti di voto e accesso ai servizi. L’Associazione può richiedere il pagamento o escludere dall’elenco dei soci la persona inadempiente.
Anche i soci già registrati devono ricompilare il modulo per il rinnovo della tessera, al fine di mantenere i loro dati aggiornati.
Privacy invii dati personali
I Suoi dati personali presenti nel nostro database sono trattati dal titolare del trattamento - Associazione "Alberi in Comune", San Donà di Piave (VE) - manualmente e con strumenti informatici, secondo i criteri di liceità e correttezza previsti dal codice, e non sono comunicati né diffusi a nessuno, ma solo resi disponibili ai responsabili e agli incaricati preposti ai seguenti trattamenti: registrazione ed elaborazione dati, redazione e spedizione di mail a scopo di informazione periodica. Saranno conservati fino all'esaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, vincolati al consenso. Ai sensi degli Articoli 15 e ss. del Capo III del RGPD 679/2016, potrà esercitare i relativi diritti, tra cui cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento, anche contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all'indirizzo e-mail:
info@alberiincomune.org. È possibile inoltre presentare un reclamo all'Autorità Garante della Privacy ai sensi degli Articoli 77 e ss. del Capo VIII del RGPD.
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NOTA 1: ESTRATTI RIFERIMENTI DI LEGGE DEL TERZO SETTORE
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) disciplina le organizzazioni di volontariato (ODV), che devono essere costituite da almeno 7 persone fisiche o 3 ODV. Se il numero di associati scende sotto il minimo richiesto, l'organizzazione deve integrarlo entro un anno per evitare la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
NOTA 2: ESTRATTI DELLO STATUTO
Art. 7 - Ammissione degli Associati
Possono aderire all’ODV le persone fisiche che condividono gli scopi associativi. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione e può riguardare anche altri enti non profit, purché il loro numero non superi il 50% degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.
Art. 8 - Diritti e Doveri degli Associati
Gli associati hanno il diritto di partecipare all’assemblea, eleggere gli organi sociali, essere informati sulle attività e votare, se in regola con la quota associativa. Sono tenuti a rispettare lo statuto e a versare la quota annuale, se prevista.
Art. 10 - Perdita della Qualifica di Associato
L’associato può perdere la qualifica per morte, recesso, decadenza o esclusione. In caso di grave violazione dello statuto, l’esclusione è deliberata dall'assemblea, con la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi.
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